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Il decreto Dignità, non ha modificato i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine stipulati a tempo determinato che possono essere redatti nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diverso limite stabilito dai contratti collettivi. È aumentato invece, dal 20 al 30%, il numero complessivo di contratti a tempo determinato in somministrazione che possono essere stipulati dalle imprese. I contratti collettivi, anche aziendali, possono però prevedere un limite diverso. In che modo possono essere calcolate le sanzioni in caso di inosservanza dei limiti quantitativi di assunzione?
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