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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 32 pubblicato il 19 ottobre 2012, ha chiarito che il periodo massimo di 36 mesi previsto per la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni, è riferito al solo contratto a tempo determinato e non è un limite applicabile alla somministrazione di lavoro. Pertanto, un datore di lavoro, dopo aver esaurito il periodo massimo di 36 mesi, può legittimamente impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il quesito - L’Assolavoro ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, c. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti.In particolare, è stato chiesto se sia possibile per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di 36 mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.
Periodo massimo di 36 mesi – In via preliminare, occorre specificare che il periodo di occupazione massima possibile di un lavoratore in caso di più contratti a termine per lo svolgimento di medesime o equivalenti mansioni è di 36 mesi. In caso di superamento di tale termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato(art. 5, c. 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001).Inoltre, rispetto alla previgente disciplina, la nuova formulazione stabilisce che, a decorrere dal 18 luglio u.s. ai fini del calcolo del periodo massimo di 36 mesi,si computano anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato (M.L.P.S. circolare n. 18/2012).
La risposta del M.L.P.S. - Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento alla propria circolare n. 18/2012 attraverso la quale è stato chiarito che il periodo massimo costituisce solo “un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro”. Ciò significa che, una volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.Infatti, il Legislatore, con la disposizione in esame, ha inciso sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 276/2003. È dunque evidente che il Legislatore non ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.Alla luce di quanto finora affermato, il M.L.P.S. conclude chiarendo che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di 36 mesi, può impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, in materia di somministrazione di lavoro restano comunque ferme le disposizioni limitatrici introdotte dalla contrattazione collettiva.