26 aprile 2013

Contratti a termine più flessibili

È influente la precedente attività autonomo o di co.co.co. ai fini dell’eliminazione o meno del c.d. “causalone”
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nei contratti a termine non va indicato il nome del lavoratore assente in caso di assunzione per ragioni sostitutive.Tuttavia, resta l'opportunità di accompagnare l'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti con elementi come l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa o le mansioni dei lavoratori da sostituire. Il chiarimento è stato fornito martedì scorso in occasione del Forum Lavoro 2013.

Il contratto a termine – La Riforma del lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto non poche novità in tema di contratto a termine. Tra le novità più interessanti va segnalata la possibilità per il datore di lavoro di poter ricorrere a tale istituto, solo per la prima volta e senza la possibilità di prorogare il contratto, per una durata massima di 12 mesi, senza apporre la causale che giustifica l’apposizione del termine.In alternativa, l'esenzione si applica per il 6% del personale, ma solo se previsto dai contratti collettivi, in presenza di specifiche situazioni produttive, ossia: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente. Al riguardo, si precisa che l’eliminazione del c.d. “causalone” non riguarda solamente il contratto a termine ma anche la somministrazione (D.Lgs. n. 24/2012) e le imprese start-up innovative (D.L. n. 179/2012). Per queste ultime, in particolare, il lavoratore deve essere impiegato in attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale dell'azienda. La durata varia tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi. Dopo i 36 mesi è possibile prorogare il contratto a tempo determinato per massimo 12 mesi.

Precedenti rapporti di lavoro –Altra importante precisazione fornita nell’edizione speciale del Forum Lavoro 2013 riguarda il primo rapporto a tempo determinato (art. 1, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001), il quale non è precluso dalla preesistenza di rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato. Diverso è invece per i rapporti a termine (compreso quelli a somministrazione) dove opera la preclusione.

Contributi addizionale e agevolazione – Infine, viene chiarito che l’agevolazione concessa ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato, dovrebbe incidere anche sul contributo addizionale introdotto dalla Riforma Fornero (pari all’1,4%).A tal proposito, il MLPS richiama la circolare INPS n. 44/2013, la quale chiarisce che, in caso di assunzione a tempo determinato di disoccupati da oltre 12 mesi di almeno 50 anni di età, spetta, per 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro. Di conseguenza, anche il contributo addizionale (1,4%) dovrebbe e dimezzarsi.

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