24 ottobre 2013

Contratti a termine. Prevalgono gli accordi sullo stop&go

Sono gli accordi a prevalere sui rapporti a termine anche se la disciplina è stata modificata
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 5426/2013, ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine. In particolare, secondo gli uffici del Welfare, gli intervalli che devono trascorrere tra un contratto a termine e l'altro indicati dai contratti nazionali prevalgono su quelli fissati dal decreto legge sul lavoro dello scorso giugno (D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013). Quindi, è ancora valida la deroga introdotta dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) che concede la possibilità di modificare gli intervalli temporali in aumento o in diminuzione. A tal proposito si rammenta che sulla base di tale deroga, in alcuni settori sono stati sottoscritti accordi che variavano la durata degli intervalli (per esempio, nel terziario sono stati ridotti a 20 e 30 giorni). L'attuale norma, invece, non prevede più tale possibilità.

Il quesito – In particolare, è stato chiesto se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni – in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, c. 5 che prevedeva una durata ordinaria di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati del nuovo dettato normativo (art. 7, c. 1 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013).

L’evoluzione normativa –
In via preliminare, il MLPS ha illustrato in breve l’evoluzione normativa che ha accompagnato la disciplina degli intervalli di riassunzione tra due contratti a termine. Partendo dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), che ha modificato l’art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, i periodi minimi che dovevano trascorrere tra un contratto a tempo determinato e l’altro sono stati incrementati nel seguente modo: 60 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi e 90 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Le parti sociali, però, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale avevano facoltà di ridurre tali valori a 20 e 30 giorni. Successivamente, è intervenuto il D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013.), che ha ripristinato le regole previgenti sullo stop&go dei contratti a termine. Infatti, ora gli intervalli tornano a essere nuovamente 10 giorni (per i contratti inferiori a 6 mesi) e 20 giorni (per i contratti superiori a 6 mesi). Inoltre, non è più prevista la possibilità di ridurre tali periodi nell’ambito della contrattazione collettiva, ma solo di azzerarli.

Il nodo – Alla luce di quanto appena illustrato, si pone il problema di capire se gli accordi di variazione della durata degli intervalli, intervenuti in vigenza della precedente versione della norma, siano ancora validi o debbano intendersi automaticamente decaduti. Al riguardo, il Ministero del Welfare si è espresso nel senso di ritenere ancora validi gli accordi precedenti, anche se la legge è nel frattempo cambiata.

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