9 giugno 2014

Contratti di inserimento. Denuncia retributiva entro il 30/06

A fine mese scade il termine per regolarizzare i lavoratori assunti con contratto di inserimento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Importante adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno integrato dal 2009 al 2012, lavoratori mediante contratto di inserimento. Infatti, il 30 giugno prossimo scade il termine per poter presentare la dichiarazione di retribuzione e regolarizzare così la posizione di tali lavoratori. Infatti, può accadere che le imprese interessate non hanno usufruito degli sconti sui premi INAIL, oppure ne hanno usufruito in misura superiore a quanto dichiarato. È necessario quindi rideterminare correttamente i premi dovuti.

Contratti di inserimento –
Si rammenta che il contratto di inserimento, introdotto con la Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), è stato abrogato dal 1° gennaio 2013 a opera della Riforma Fornero (L. n. 92/2012), la quale ha fatto comunque salve le assunzione fino al 31 dicembre 2012. In particolare, potevano essere assunti mediante tale istituto: i soggetti d’età compresa tra i 18 e 29 anni; i disoccupati di lunga durata d’età compresa tra 29 e 32 anni; i lavoratori con più di 50 anni d’età, privi di un posto di lavoro; i lavoratori che desideravano riprendere un’attività lavorativa dopo un fermo di due anni di lavoro; le persone affette da un grave handicap fisico, mentale e psichico; le donne di qualsiasi età residenti in una area geografica con un tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% di quello maschile ovvero con un tasso di disoccupazione femminile superiore del 10% quello maschile.

Sgravi contributivi –
I datori di lavoro che intendevano assumere un lavoratore mediante contratto di inserimento aveva diritto a uno sgravio contributivo del 25% e, in alcuni casi, di misura fino al 100%. Per godere degli incentivi in misura superiore al 25%, era necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolgeva anche le prestazioni lavorative nelle aree territoriali individuate dal D.I. 16 settembre 2013. Inoltre, nel ricordare che ai fini dell’ammissibilità al suddetto beneficio rileva la data dell’assunzione operata con contratto d’inserimento, la fruizione è legata altresì ad alcuni condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008 vigenti dal 14 maggio 2011:
• l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% dei costi ammissibili ossia dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione;
• l’assunzione con contratto d’inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato (oppure il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamento per riduzione del personale);
• il rapporto di lavoro deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi. L’agevolazione, tuttavia, non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Denuncia retributiva – Come precisato in premessa, se il datore di lavoro non ha fruito dell’incentivo o l’ha fatto in maniera errata, è chiamato a presentare entro il 30 giugno 2014 una nuova dichiarazione delle retribuzione in sostituzione di quelle esistenti per l’anno 2009 e 2012. In tale dichiarazione vanno indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti, nonché il relativo codice agevolazione. Si rammenta, infine, che in caso di premio versato in misura maggiore, è previsto il rimborso del credito.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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