20 febbraio 2016

Contratti di prossimità: i livelli retributivi seguono il CCNL

I livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità non possono derogare alla contrattazione collettiva

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
I contratti di prossimità non possono derogare al CCNL a fini dell’accesso alle agevolazioni contributive. Infatti, oltre al possesso del Durc e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, è necessario il rispetto degli “altri obblighi di legge”. Inoltre, i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità non possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989. Ciò in considerazione del fatto sul punto opera un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’art. 36.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 8/2016.
Il quesito - L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl) ha avanzato istanza di interpello al fine di avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della contrattazione collettiva di prossimità, di cui all’art. 8, D.L. n. 138/2011 (convertito nella L. n. 148/2011).
In particolare è stato chiesto se:
  • i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall’art. 1 de D.L. n. 338/1989;
  • il rispetto del contratto di prossimità (che deroga al CCNL) possa essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive in luogo del rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Contratti di prossimità – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla lettura dell’art. 8, co. 1 del D.L. n. 138/2011 in forza del quale i contratti di prossimità, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro.
Le intese - Le intese possono riguardare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2 del predetto articolato, il quale, oltre l’assenza di un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, rispetto al quale opera comunque un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’art. 36, non prevede, tra i possibili contenuti delle “specifiche intese” aziendali o territoriali, la determinazione dell’imponibile contributivo.
Orientamento giurisprudenziale – La questione ha interessato anche la giurisprudenza e in particolare la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 11199/2002, ha affermato che “una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
Ciò sta a significare che le intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.
Risposta MLPS – La risposta del Ministero del Lavoro è negativa per entrambi i quesiti posti. Infatti, i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità non possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall’art. 1, D.L. n. 338/1989. Ciò in considerazione del fatto sul punto opera un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’art. 36.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di accesso alle agevolazioni contributive rispettando semplicemente il contratto di prossimità, in luogo del rispetto del CCNL, il Ministero del Lavoro ritiene che non è possibile derogare agli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle L. n. 338/1989 e n. 549/1995. Di conseguenza, oltre al possesso del Durc e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, è necessario il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
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