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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 28/2013, ha chiarito che l’eventuale assunzione in “eccedenza” volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione nell’ambito dei contratti di solidarietà “espansiva” (art. 2, c. 1, D.L. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984). Infatti, viene stabilito che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
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