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Sono state modificate le disposizioni dell’art.6, 1° e 2° comma, della Legge n. 604/1966, relativamente alle modalità ed ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali. Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, nei casi di conversione, viene fissato un risarcimento da parte del datore di lavoro costituito da un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
(prezzi IVA esclusa)