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Premessa – Il limite dei 36 mesi, che andrà opportunamente valutato con il proprio Consulente del lavoro, si applica unicamente al lavoro a tempo determinato. Inoltre, qualora per effetto di successione di contratti a termine aventi a oggetto lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dopo che siano ulteriormente decorsi 30 giorni (salvo diverse disposizioni dettate dai contratti collettivi).
Reimpiego del lavoratore – Una volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà comunque utilizzare ancora quel singolo prestatore di lavoro attraverso l’istituto della somministrazione a tempo determinato o assumendolo, infine, a tempo indeterminato. Tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può comunque essere realizzato, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale di una delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Funzione DTL – Nel suddetto caso, il compito della DTL è essenzialmente quello di verificare la completezza e correttezza "formale" delle pattuizioni contenute nel nuovo contratto, nonché la genuinità del consenso del lavoratore. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, questo si considera a tempo indeterminato ab origine.
Quali periodi considerare? – Nel computo del raggiungimento del limite dei 36 mesi non vengono conteggiati i periodi di inattività intercorrenti tra un contratto e l'altro e quelli che abbiano riguardato mansioni non equivalenti. Ne consegue, quindi, che bisogna conteggiare distintamente i periodi riguardanti ogni tipologia di mansione svolta dal dipendente. Restano in ogni caso esclusi i contratti a termine stipulati con soggetti iscritti alle liste di mobilità, i titolari di ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di inserimento (per i periodi di vigenza) e quelli che riguardano aziende che svolgono attività stagionali.