Premessa – Il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 6/2014, in caso di successione dei contratti a termine, la deroga in materia di intervalli si applica proprio con riferimento all’attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.
Il quesito – L’Associazione nazionale consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta applicazione dell’art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1525/1963, recante l’“
elenco delle attività per le quali, ai sensi dell’art. 1 secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro”. In particolare, è stato chiesto se l’attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata attività stagionale, ai fini dell’esclusione dal rispetto della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
Riforma Fornero – In via preliminare, il Ministero del Lavoro richiama le nuove norme introdotte dal “decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2012) in merito agli intervalli tra due contratti a tempo determinato rispetto a quelle introdotte con la L. n. 92/2012 (Riforma Fornero). La norma dispone, infatti, che laddove il lavoratore venga riassunto a termine prima che sia trascorso un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero prima di venti giorni, nell’ipotesi di contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tuttavia, tale norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali, di cui al c. 4-ter. Tale comma, in particolare, opera un rinvio all’elenco delle attività a carattere stagionale declinate nel D.P.R. n. 1525/1963, tra le quali è possibile annoverare le attività concernenti la “
preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita” (punto n. 49).
La risposta del MLPS – La risposta ministeriale è affermativa. Infatti, il quadro regolatorio di riferimento ammette l’apposizione del termine sia per il “personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli” sia per personale diverso (ad esempio il personale operaio e impiegatizio). Quindi, la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, può trovare applicazione con riferimento alla attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio. Infine, il Ministero del Welfare precisa che ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano i requisiti:
- temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, intesi come eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell’arco temporale della programmazione complessiva;
- specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e con connotazione particolare;
- connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta.