31 maggio 2013

Contributi per malattia. Stop alle regole sull’irripetibilità

Sono irripetibili i contributi per malattia versati anteriormente al 1° gennaio 2009
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, c. 1 secondo periodo del D.L. n. 112/2008, che stabilisce l’irripetibilità delle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributi per malattia per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, ma non dovute, in quanto essi avevano provveduto a corrispondere il trattamento economico per malattia. Ad essere violato, infatti, è l’art. 3 della Costituzione, in quanto lede la parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. A stabilirlo è la sentenza n. 82/2013 della Corte Costituzionale.

La vicenda – La vicenda riguarda una società che aveva convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere la restituzione dei contributi di malattia versati per i dipendenti nel periodo “febbraio 1999-agosto 2000”, deducendo che tale obbligo non sussiste quando il datore di lavoro, come nella specie, è tenuto a corrispondere ai dipendenti assenti per malattia un trattamento economico pari o superiore all’indennità di malattia.

La sentenza - La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma censurata. Infatti, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di malattia, qualora corrispondano ai propri dipendenti il trattamento di malattia, mantenendo fermi i pagamenti eventualmente già eseguiti anteriormente al 1° gennaio 2009. La pronuncia ha, inoltre, dichiarato in via consequenziale l’illegittimità della disposizione scrutinata, nel testo modificato dall’art. 18, comma 16, lett. b), D.L. n. 98 del 2011, che aveva spostato il termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi versati, nonostante l’insussistenza del relativo obbligo. La sentenza appare di rilievo per l’importanza del principio enunciato, piuttosto che per i concreti riflessi, a regime, sull’obbligo contributivo in esame. L’art. 18, comma 16, lett. b), D.L. n. 98 del 2011 ha, infatti, reintrodotto, a far data dal 1° maggio 2011, a carico dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, l’obbligo di versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia. Tale decorrenza dell’introduzione dell’obbligo contributivo rende chiaro che la norma sopravvenuta, da un canto, non ha inciso sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale; dall’altro, evidenzia, tuttavia, che, a partire da tale data, è ormai inesistente il regime di esonero dal versamento dei contributi già previsto per i datori di lavoro sopra individuati.

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