Premessa – Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che i controlli sanitari per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Tuttavia, essendo la visita medica un’attività funzionale all’attività lavorativa e che la stessa non debba per forza essere eseguita durante il lavoro, il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
Il quesito – L’unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inviato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto di sapere “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, come da art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato al lavoratore per effettuare detta visita qualora si rivolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.
Sorveglianza sanitaria – In via preliminare, il Ministero del Lavoro fa notare come la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 del T.U. sulla Sicurezza, recante l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. D’altro canto, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza (art. 20, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008). Ne deriva, quindi, che le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica.
Risposta MLPS – Ciò detto, la Commissione interpelli chiarisce che, essendo la visita medica un’attività funzionale all’attività lavorativa e che la stessa non debba per forza essere eseguita durante l’attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Sul punto, la Commissione tiene a precisare che dalle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. In conclusione, i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo bene presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificare esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento.
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