16 giugno 2011

Convenzione INPS - ASSOPENSIONATI: riscossione dei contributi associativi

Inps circolare n. 81 del 10 giugno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa- L’Inps con circolare n. 81 del 13 giugno 2011 illustra i punti salienti relativi all’applicazione della nuova convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2011, tra l’Istituto previdenziale stesso e l’Associazione Pensionati Autonomi (più brevemente denominata ASSOPENSIONATI) avente ad oggetto la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della legge 1991, n. 223, che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo siglato il 19 giugno 2006.

Contributi associativi- I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili, potranno versare i contributi associativi a favore dell’Associazione succitata, mediante trattenuta sulle prestazioni predette. Le trattenute si effettueranno previo rilascio della delega, (contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione), che dovrà essere sottoscritta dal lavoratore e dovrà recare sia il timbro dell’ASSOPENSIONATI e sia la firma del legale rappresentante. La delega esaurirà i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta
Il codice identificativo dell’ASSOPENSIONATI, da inserire sarà: “2201”.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’Inps dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto previdenziale, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991.

Revoca- Nel caso in cui l’Inps, riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione succitata, sarà tenuta a restituire, al lavoratore interessato, le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo- La misura del contributo da trattenere dovrà essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’ASSOPENSIONATI. A tal proposito, quest’ultima ha già comunicato le percentuali, ovvero:
• 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricole con requisiti ridotti;
• 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
• 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

I “compiti” dei due soggetti stipulanti – Le strutture dell’Inps effettueranno i versamenti, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione dell’ASSOPENSIONATI, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
L’Associazione, dal canto suo, s’impegnerà a corrispondere all’Inps, il costo del servizio che è stato determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione dei costi dovrà essere comunicata con raccomandata a/r, a seguito della quale l’Associazione potrà decidere di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione stessa.

Validità della convenzione- La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza; nel caso di giusta causa, sarà fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti,con preavviso di almeno sei mesi.
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