29 aprile 2015

Conversione rapporti. Ok a mansioni superiori

È possibile trasformare un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato contestualmente al cambio di livello

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il datore di lavoro non può negare al proprio dipendente, all’atto della firma del nuovo contratto (da tempo determinato a tempo indeterminato), l’inquadramento a un livello superiore.

È questo in sostanza il chiarimento principale fornito dalla Fondazione Studi CdL che risponde a un quesito proveniente dalla rete.

Il quesito – La Fondazione Studi CdL è stata interrogata in merito all’inquadramento di un lavoratore in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il quesito, in particolare, riguarda un lavoratore part-time che lavora in un bar dal 2013 con un inquadramento di livello 6 super. Dal 1° gennaio 2015 si è visto trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; tuttavia, all’atto della firma del nuovo contratto gli è stato negato l’inquadramento al 5° livello (cosa già promessa in precedenza) dicendogli che, per legge, la trasformazione del livello non poteva avvenire contestualmente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma in tempi successivi.

Ciò detto, è stato chiesto di sapere se esiste effettivamente una legge che neghi di trasformare un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato contestualmente al cambio di livello.

Risposta Fondazione Studi – In via preliminare, gli esperti della Fondazione Studi hanno richiamato il principio della “contrattualità delle mansioni” in base al quale in un rapporto di lavoro privato il lavoratore deve essere destinato alle mansioni per le quali è stato assunto e queste, costituendo l’oggetto dell’obbligazione lavorativa, devono essere determinate o determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c., al momento dell’assunzione.

Il datore di lavoro, in particolare, può assegnare il dipendente a mansioni superiori per un periodo di tempo limitato oppure in via definitiva (promozione e conseguente diritto al trattamento complessivo relativo alla nuova attività). Inoltre, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori deve avvenire con le modalità eventualmente indicate dalla contrattazione collettiva e può prescindere dal consenso del lavoratore. Lo svolgimento di mansioni superiori può avvenire a seguito di un provvedimento formale o in virtù di comportamenti concludenti del datore di lavoro, idonei a manifestare il suo consenso all’espletamento di mansioni superiori. In ogni caso è sempre necessario che vi sia il consenso del datore di lavoro (Cass. 9 febbraio 2009 n- 3185, Cass. 27 maggio 2000 n. 7018).

Ciò detto, i CdL tengono a precisare che il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori in concreto ed invia continuativa, dopo un periodo fissato dalla contrattazione collettiva (non superiore a 3 mesi) ha diritto al definitivo riconoscimento della qualifica superiore e al relativo trattamento (c.d. promozione automatica).

Pertanto, in considerazione del fatto che la “promessa” di una promozione, verosimilmente verbale, non è rilevante, la Fondazione Studi conclude che non esiste alcun divieto all’assegnazione a mansioni superiori in caso di contemporanea trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
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