30 luglio 2015

Cooperative sociali e lavoratori svantaggiati

Lavoro & Previdenza N. 143-2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del plafond minimo dei “soggetti svantaggiati” (art. 4, co. 1 della L. n. 381/1991) che le cooperative sociali di tipo b) devono includere per legge nel proprio organico.
A tal proposito, è stato precisato che la base di computo dei soggetti menzionati, pari alla percentuale minima del 30%, va determinata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Ciò in considerazione anche del fatto che la ratio della legge risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda
loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
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Cooperative sociali e lavoratori svantaggiati - Lavoro & Previdenza N. 143-2015
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