17 settembre 2013

Costa caro appropriarsi lo staff esperto

Rientra nell’ambito della concorrenza sleale la sottrazione dello staff esperto da un’impresa con lo scopo di danneggiarla
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’atto di un imprenditore di assumere i dipendenti più preparati da un’azienda operante nel suo stesso ramo commerciale con il solo scopo di recargli un danno, rientra nell’alveo della concorrenza sleale. A stabilirlo è la Suprema Corte con la sentenza n. 20228, che vieta quindi la possibilità di assumere personale in possesso di specifiche nozione tecniche, risparmiando di conseguenza sulla formazione e mettendo al contempo l’azienda concorrente nell’impossibilità di competere, in quanto è stato privato delle sue migliori risorse.

La vicenda – Il caso riguarda una società che per molti anni aveva distribuito i prodotti di una multinazionale, fino al giorno in cui questa ha deciso di mettersi in proprio rompendo il patto in esclusiva. L’intesa, però, è stata raggiunta in maniera disonesta. Infatti, nel giro di pochi mesi i dipendenti più capaci della società erano passati alla concorrenza (circa sette dipendenti più tre segretarie, su un organico inferiore alle trenta unità).

La sentenza – I giudici della Suprema Corte sono partiti dal presupposto che non sempre il passaggio dei dipendenti da un’impresa a un'altra concorrente è scorretto, né lo è la contrattazione che un imprenditore intrattiene con il collaboratore dell'avversario. Infatti, si tratta di azioni che sono espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. Differente è il caso in cui si è a conoscenza che un comportamento del genere possa non solo danneggiare l’altro, ma ha l’intenzione di raggiungere quel risultato. Inoltre, bisogna considerare: la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva della concorrente, la posizione che i dipendenti rivestivano, la loro scarsa fungibilità, la rapidità del cambio di campo e il parallelismo con l'iniziativa economica tra le due imprese. Tutti elementi che secondo il giudice rientrano nel caso di specie. Infatti, entrambe le aziende svolgevano la stessa attività e lo staff che aveva deciso di passare alla concorrenza era particolarmente esperto. Per la Cassazione nessun rilievo viene dato all’attività di convincimento svolta dalla parte “stornante”, poiché quello che importa è il risultato che viene perseguito che è quello di crearsi un vantaggio competitivo a danno della concorrente tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff operativo costituito di soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro. In definitiva, concludono i giudici, l’azienda dovrà pagare tutti i danni: per la rottura del patto per il pregiudizio materiale e all'immagine.

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