Premessa – Per i cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesto il diritto alle prestazioni di disoccupazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 12242 diffuso nei giorni scorsi, fornendo utili istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.
Croazia nell’UE – La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’adesione della Croazia all’UE. A tal proposito, si precisa che il Trattato di adesione della Croazia all’UE - stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles - è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Da notare, però che la Croazia non ha attualmente aderito né all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Prestazioni di disoccupazione – Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Ciò significa che per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Quanto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione, sempre dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del Regolamento n. 883 del 2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro. L’INPS conferma, dunque, che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Prestazioni familiari – Con riferimento alle prestazioni familiari, dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero. Inoltre, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Ne deriva che: per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale; le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie. Le Sedi INPS provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o pro-rata) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale).