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Premessa - La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 11/2013, ha fatto il punto sulle novità contenute nel c.d. “Decreto del fare” (D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013); e in particolare per quel che concerne la disciplina del lavoro e della prevenzione. Vediamoli nel dettaglio.
DURC – Il “Decreto del Fare” ha ancora una volta modificato il quadro normativo relativamente al rilascio, all’esercizio, e alla validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), istituito originariamente, per gli appalti, dall'art. 86, c. 10 del D.Lgs. n. 276/2003. Innanzitutto, va segnalata l’estensione della validità del documento (si passa da 90 giorni a 120 giorni) dalla data del rilascio. Termine che si applica, fino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori edili per i soggetti privati. Al riguardo, gli esperti della Fondazione Studi evidenziano l’importanza della novità in quanto consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il medesimo DURC, già in loro possesso, per assolvere all’obbligo di verifica della regolarità contributiva relativamente a fasi successive del processo di approvvigionamento di beni, servizi o lavori pubblici. Inoltre, è stato stabilito che il documento possa essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità, riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. Da segnalare anche il ruolo sempre più attivo della stazione appaltante e gli enti aggiudicatori. Questi ultimi, infatti, avranno l'obbligo di acquisire d'ufficio in via telematica il documento unico di regolarità contributiva ai fini degli accertamenti previsti dal regolamento in materia di appalti pubblici sia in sede di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per l'affidamento di subappalti che nelle successive varie fasi dell'appalto. Prima della scadenza, infatti, un nuovo documento potrà essere richiesto solo per il pagamento finale. Altra novità importante riguarda la regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC. In pratica, ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero gli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
DUVRI - Per il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Certificato di gravidanza – Importanti semplificazioni sono state introdotte anche in merito agli obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice. La nuova disposizione, in particolare, prevede nuovi obblighi per il medico del servizio sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionato. Infatti, quest’ultimo – oltre all’attestato di malattia - dovrà trasmettere telematicamente all’INPS anche il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza. La disposizione sarà operativa a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore di un decreto interministeriale che stabilirà le modalità per operare la predetta comunicazione. Fino alla scadenza di tale termine, permane l’obbligo, in capo alla lavoratrice, di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
Certificazioni sanitarie – Infine, l’art. 42 della L. n. 98/2013 prevede numerose abrogazioni riguardanti l’attestazione dell’idoneità psico-fisica al lavoro; in particolare, va evidenziata la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione di apprendisti e dei minori. Infatti, con l’abolizione del citato art. 8, Legge n. 977/1967, le visite mediche preventive di riconoscimento dell’idoneità all’attività e quelle periodiche non potranno più essere richieste dagli organi competenti, di conseguenza, non sarà più neanche applicabile la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, della medesima legge che puniva l’inosservanza degli obblighi in questione con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro.