27 ottobre 2011

Da part-time a tempo pieno. Si può!

Solo se la prestazione è pari o superiore a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15774 del 19 luglio 2011, ha fornito importanti precisazioni in merito alla rilevanza dell’orario di lavoro effettivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o pieno. Infatti, la sezione Lavoro della Corte Suprema ha chiarito che, ai fini della determinazione della natura, a tempo parziale o a tempo pieno, del rapporto di lavoro non rileva il negozio costitutivo del rapporto medesimo e l’iniziale manifestazioni di volontà delle parti, ma la concreta attuazione del contratto di lavoro stipulato fra le parti. Ciò detto, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o anche superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, il contratto va qualificato come a tempo pieno.

La controversia – Il fatto nasce da una controversia instaurata da una lavoratrice che ha lavorato alle dipendenze della società Autostrade S.p.a., la quale chiede che gli venga trasformato il contratto a tempo pieno, inizialmente instaurato tra le parti a tempo parziale, poiché svolgeva lo stesso orario dei suoi colleghi impiegati a tempo pieno. Inoltre, altra motivazione per cui potrebbe essere accolta la richiesta della lavoratrice è che il lavoro viene svolto con determinate caratteristiche tipiche del lavoro a tempo pieno, e dunque attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione - Al riguardo, la Corte di Cassazione stabilisce che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno. In precedenza, sul tema, nei medesimi termini si sono susseguiti diverse sentenze.

La sentenza n. 5520/2004 – Anche secondo la sentenza n. 5520 del 18 marzo 2004, un rapporto a tempo parziale può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, nonostante la difforme pattuizione iniziale, a causa della continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, non occorrendo a tal fine alcun requisito formale.

La sentenza n. 3228/2008 – A proposito, bisogna richiamare la sentenza n. 3228 del 11 febbraio 2008, il quale stabilisce che pur essendo in astratto possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, nonostante la difforme pattuizione iniziale, il superamento del “monte orario” non determina necessariamente detta trasformazione, soprattutto se la prestazione lavorativa pari all’orario normale si sia verificata in rari casi.

La sentenza n. 6226/2009 – La sentenza n. 6226 del 13 marzo 2009 ha stabilito invece che, in base al regime precedente (D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000), nel rapporto di lavoro part-time il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per detto tipo di rapporto, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno, salva la possibilità che, a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per fatti concludenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy