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Il datore di lavoro può, in determinate circostanze, assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Lo ius variandi è consentito in due casi ossia nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore e quando sia previsto dalla contrattazione collettiva. Il Giudice si limiterà ad accertare l’uguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale e non dovrà tener conto della storia professionale del lavoratore.
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