Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 8/2013, ha chiarito che ai fini della corretta detassazione degli incrementi di produttività relativi all’anno 2012, è necessario che l’accordo aziendale o territoriale risulti sottoscritto da rappresentanze sindacali in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non sia dotato di rappresentanze sindacali aziendali, l’accordo andrà sottoscritto con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del requisito di rappresentatività nazionale.
Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (convertito dalla L. n. 111/2011), concernente la disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata a incrementi di produttività. In particolare, è stato chiesto in che modo debba intendersi la previsione normativa nella parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei quali viene stabilita l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Detassazione 2011 e 2012 – Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro effettua un distinguo fra la detassazione 2011 e 2012. Nel primo caso, la disciplina della tassazione agevolata afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale […]”. Per la detassazione del 2012 invece il Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale (scomparso per il 2013) stabilendo espressamente che le somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, appare necessario come gli accordi in questione ai fini della applicabilità del regime agevolativo, debbano essere sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. Più complessa è l’ipotesi di accordi aziendali, in quanto solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi un’“associazione” in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori). Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.