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Il rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, presentando le dimissioni.
Di norma, le dimissioni non sono soggette a vincoli o motivazioni, ma il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso e a comunicare la volontà di dimettersi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Social per via telematica. Questo adempimento è obbligatorio, a pena di inefficacia, ed in alcuni casi è rafforzato da una ulteriore procedura da svolgere con l’INL. Vediamo obblighi, sanzioni e prospettive della disciplina vigente in materia.
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