3 dicembre 2013

Diritti d’autore. Redditi esclusi dai contributi INPS

La Gestione separata INPS non disciplina i redditi derivanti dai diritti d’autore

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoratore autonomo che non è iscritto né all’ex ENPALS né a una Cassa professionale, non è obbligato a versare i contributi alla Gestione separata INPS per i compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 19435/2013, modificando così il precedente orientamento contenuto nel messaggio n. 14712/2013.

Orientamento precedente – Sotto il profilo previdenziale, evidenziava l’INPS nel precedente orientamento, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni. Ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento di eventuali irregolarità contributive desumibili dall’incrocio delle informazioni fiscali e previdenziali, di norma, il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare in una delle seguenti fattispecie: libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti); artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (di seguito, per brevità, “FPLS”); lavoratore autonomo non iscritto a una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS. Nel primo caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse; nel secondo caso, invece, l’obbligo contributivo (e informativo) sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992). Nel terzo e ultimo caso (lavoratore autonomo non iscritto al FPLS né iscritto a una Cassa professionale), trattandosi di redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo (quadro RL, sez. III, Unico PF), si configura, in prima approssimazione e fatti salvi eventuali errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi (che possono utilmente essere riscontrati con l’Amministrazione Finanziaria, attesa anche la diversa modulazione delle deduzioni forfettarie in ragione della qualità del percettore), l’iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria.

Chiarimento INPS –
Sul punto, l’INPS rammenta che la norma istitutiva della Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (ex art. 49, comma 1, oggi art. 53, c. 1 del Tuir), anche coloro che producono i redditi di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), oggi art. 50, comma 1, lett. c)-bis - del Tuir; escludendo quindi i redditi derivanti dai diritti d’autore i quali risultano disciplinati dalla lett. b) dell’art. 53, c. 2 del Tuir. Ne consegue che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto all'ex Enpals né a una Cassa professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy