Ieri è terminata la possibilità per i collaboratori di poter richiedere il nuovo sostegno economico (DIS-COLL) in modalità cartacea ovvero via Pec. Da oggi, infatti, dovranno essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici offerti dall’INPS; inoltre, è stato sbloccato anche il canale del Contact Center, finora precluso ai richiedenti.
Sul punto, è bene precisare che per le domande presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile”, il termine per l’invio dell’istanza è fissato
al 4 luglio 2015 (68gg dalla pubblicazione della circolare n. 83/2015 dell’INPS). Mentre le eventuali domande, intese a ottenere l’indennità “Una Tantum CoCoPro 2014” - presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile 2015”, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL.
Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “
Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.
DIS-COLL – Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione
involontarie verificatesi nell’anno 2015. Restano
esclusi dal beneficio gli amministratori e i sindaci.
Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• maturazione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Con riferimento allo “
status di disoccupato”, l’interessato ha l’obbligo di presentare presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), i seguenti documenti:
• dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta;
• dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
Quest’ultima può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica.
Importo e durata - L’importo dell’indennità è rapportata al
reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Qualora l’importo sia
pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al
75% della retribuzione mensile.
In caso contrario l’importo è pari al
75% incrementato di una somma pari al
25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di
1.300 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia dal 91° giorno di fruizione della prestazione).
Quanto alla durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta
mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
A tal fine, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Mentre per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Casi di decadenza - La decadenza dal beneficio, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, sopraggiunge nei seguenti casi:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
• nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
• inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.