12 maggio 2015

DIS-COLL. Da oggi la richiesta si fa solo online

Stop alle richieste di DIS-COLL in maniera cartacea: da oggi il beneficio potrà essere richiesto esclusivamente in maniera telematica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ieri è terminata la possibilità per i collaboratori di poter richiedere il nuovo sostegno economico (DIS-COLL) in modalità cartacea ovvero via Pec. Da oggi, infatti, dovranno essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici offerti dall’INPS; inoltre, è stato sbloccato anche il canale del Contact Center, finora precluso ai richiedenti.

Sul punto, è bene precisare che per le domande presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile”, il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 4 luglio 2015 (68gg dalla pubblicazione della circolare n. 83/2015 dell’INPS). Mentre le eventuali domande, intese a ottenere l’indennità “Una Tantum CoCoPro 2014” - presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile 2015”, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL.

Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.

DIS-COLL – Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015. Restano esclusi dal beneficio gli amministratori e i sindaci.

Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• maturazione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Con riferimento allo “status di disoccupato”, l’interessato ha l’obbligo di presentare presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), i seguenti documenti:
• dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta;
• dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
Quest’ultima può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica.

Importo e durata - L’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile.

In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia dal 91° giorno di fruizione della prestazione).

Quanto alla durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
A tal fine, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Mentre per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Casi di decadenza - La decadenza dal beneficio, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, sopraggiunge nei seguenti casi:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
• nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
• inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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