6 luglio 2016

Dis-Coll: primo appello entro il 12/7

Scade il 12 luglio il primo termine entro il quale è possibile chiedere la Dis-Coll per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo “1.1.2016-5.5.2016”

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
I collaboratori che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016 (termine che coincide con la data di pubblicazione della Circolare n. 74/2016, che fornisce le indicazioni sulla Dis-Coll), hanno tempo fino al 12 luglio p.v. per inviare telematicamente all’INPS la domanda di accesso alla Dis-Coll.

Mentre per le cessazioni intervenute a decorrere dal 6 maggio 2016, il termine da rispettare è quello ordinario di 68 giorni.

DIS-COLL - L’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015.

Successivamente, la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 130 ha esteso la suddetta tutela anche per quest’anno per gli eventi occorsi nel periodo “01.01.2016 – 31.12.2016”.

Campo di applicazione - Sono destinatari dell’indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Pertanto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Pertanto, l’interessato dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Sono invece esclusi dal novero dei destinatari: gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.
Requisiti – Quanto ai requisiti, per quest’anno non trova applicazione il requisito contenuto all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015, e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, per l’anno 2016, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

In quest’ultimo caso, il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Facciamo un esempio. Contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

La domanda – Per quanto concerne l’invio della domanda di accesso all’indennità, bisogna fare apposita domanda all’Istituto Previdenziale, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, come specificato in premessa, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra l’1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 5 maggio (il cui termine è posto al 12 luglio 2016).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy