Il 10 aprile 2017 la Direzione Centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha trasmesso ai propri uffici interregionali e territoriali il Parere prot. N. 2283 del 23/03/2017 con il quale l’INL e la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’ANPAL, hanno chiarito l’applicazione di alcuni profili sanzionatori previsti dalla Legge n. 68/1999 in risposta ad un quesito avanzato dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano. In particolare viene chiarito che, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della Legge n. 68 del 1999, in quanto le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dall’art. 15, comma 4-bis, della L. n. 68/1999, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
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Disabili. Assunzioni con diffida senza convenzione (152 kB)
Disabili. Assunzioni con diffida senza convenzione - Lavoro e Previdenza n. 77 - 2017
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