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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito importanti indicazioni operative in merito alle modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione (art. 3 della Legge 68/1999) degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. In particolare, è stato precisato che l’esonero autocertificato, che presuppone il versamento di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, non può essere fatto valere da imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (quota obbligatoria di assunzione del disabile pari a 1).
A breve sarà emanato il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti), che conterrà le istruzioni operative alla nuova misura introdotta dalla riforma del collocamento obbligatorio.
(prezzi IVA esclusa)