5 maggio 2014

Disabili. Chiarimenti sulla base di computo

I contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 10 del 30 aprile 2014, ha fatto luce su alcune difficoltà interpretative in merito al calcolo dell'organico ai fini del prospetto informativo disabili. A tal proposito è stato chiarito che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Inoltre, per quanto concerne i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.

Riforma Fornero - La Riforma Fornero (L. n. 92/2012), a decorrere dal 18 luglio 2012, ha modificato i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della forza lavoro per l’applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette. Infatti, al fine di agevolare l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità è ora previsto che nella base di computo vengano inseriti tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a 9 mesi.

Soggetti non computabili - Non sono computabili, invece: i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999); i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Si precisa che tali soggetti non sono computati dall'agenzia che li somministra e il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 7, D.Lgs. n. 81/2000); i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001). Restano esclusi altresì: gli apprendisti; i lavoratori con contratto di formazione-lavoro; i lavoratori con contratto di reinserimento.

Casi particolari - Particolare è il caso dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale; questi ultimi, infatti, ai fini del computo sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Analogo discorso va fatto per i lavoratori intermittenti, i quali vanno computati sempre nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Da notare che le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Termine per il calcolo dell’organico - Quanto al termine per il calcolo dell’organico, al fine di capire se il datore debba o meno procedere all’assunzione del soggetto tutelato, gli esperti della Fondazione Studi rammenta che la norma regolatrice non ne “fissa” un preciso momento. Tuttavia, visto che la redazione del prospetto concerne l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente, comunemente si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. Fanno eccezione a tale regola le imprese da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione. Questi ultimi, inoltre, entro 60 giorni devono procedere alla richiesta di assunzione (e non all’invio del prospetto).
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