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Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 9270 del 7 giugno 2013, informa che a seguito del rilascio dei “WebService” degli elenchi dei lavoratori dipendenti agricoli per l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi nelle domande di prestazioni di disoccupazione agricola, è stata resa disponibile, a partire dal 16 maggio 2013, la funzione “Elabora e Stampa” della procedura di liquidazione.
Retribuzione media giornaliera – Con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere fornite dal “WebService” degli elenchi, viene evidenziato che il salario giornaliero utilizzato per la liquidazione della prestazione potrebbe, in alcuni casi, non corrispondere alla retribuzione giornaliera contrattuale provinciale individuata per la qualifica di appartenenza. In tal caso, infatti, per determinare la retribuzione indicata negli elenchi nominativi per ogni singolo lavoratore non si è fatto riferimento alla retribuzione contrattuale giornaliera, bensì a quella oraria.
Interpretazione autentica – Al riguardo, siccome è attribuita alla volontà delle parti sociali firmatarie l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali pattuite, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno fornito un’interpretazione autentica delle norme contrattuali, relativamente all’orario di lavoro e alla corrispondente retribuzione di cui ai contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti il 6 luglio 2006 ed il 25 maggio 2010 Secondo tale interpretazione autentica, “la durata della prestazione lavorativa può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista […] qualora intervengano […] eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore […]” e, con riferimento a ciò, “gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, sulla base delle retribuzioni orarie previste dai contratti provinciali di lavoro, salvo che rimangano a disposizione del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo”. Sulla base di tale interpretazione autentica, l’INPS ha adeguato l’estrazione dei dati retributivi dalle denunce aziendali e il conseguente calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.