23 gennaio 2015

Disoccupazione edile. Indennità più flessibile

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è compatibile con il lavoro autonomo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il disoccupato titolare del trattamento speciale per l’edilizia non vedrà annullarsi l’indennità se intraprende un’attività autonoma. I due importi, infatti, sono compatibili e cumulabili tra di loro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 501/2015 a seguito di alcuni quesiti giunti dalle strutture periferiche dell’Istituto che evidenziano l’assenza di una prassi in merito alla compatibilità dei trattamenti speciali edili di cui alla L. n. 223/1991 e n. 451/1994.

Orientamento INPS –
Già con la circolare n. 67/2011, l’INPS aveva costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità basato sul presupposto che il legislatore non ha previsto, nella legge n. 223 del 1991, come causa di decadenza dall’indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, ha dato la possibilità all’interessato, in un’ottica di incentivazione, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità in un'unica soluzione.

Limiti di reddito –
La compatibilità tra la percezione dell’indennità di mobilità e lo svolgimento di lavoro autonomo è applicabile esclusivamente se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari a euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa).

Chiarimento INPS -
Detto quanto sopra è applicabile anche ai trattamenti speciali edili di cui alle L. n. 223/1991 e L. n. 451/1994, in quanto il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un’unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma. Pertanto, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpI, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012), l’INPS affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti su indicati.
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