Ultimi giorni per le richieste di CIGO senza la comunicazione dell’elenco dei lavoratori. Infatti, dal 1° aprile 2016 le domande prive dell’allegato CSV o non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell’INPS. Il file da utilizzare per la trasmissione è reperibile nella sezione servizi online del sito istituzionale, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”.
Domanda CIGO – L’obbligo di allegare alla domanda di CIGO il file CSV nasce dal D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Il file, in particolare, contiene l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario e il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.
Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda ma l’istruttoria potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato.
Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto nuovi termini di presentazione dell’istanza, ossia 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione.
Unità produttiva – Altro concetto fondamentale al quale fa riferimento l’INPS per conteggiare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente è il concetto di “unità produttiva”.
L’unità produttiva, in particolare, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
La misura di riferimento è, per l’appunto la funzionale autonomia dell’unità produttiva e la sua sostanziale indipendenza tecnica. Infatti, in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Date le regole per la sua legittimità, l’Istituto esclude dalla definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione d’ impianti.
Da un punto di vista operativo, l’INPS fornisce anche le indicazioni perché l’azienda formalizzi l’esistenza di un’unità produttiva autonoma rispetto alla sede legale e ne porti a conoscenza l’Istituto stesso.
L’azienda deve provvedere a comunicare i dati identificativi dell’unità produttiva attraverso la procedura telematica disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Il numero progressivo dell’unità produttiva, rilasciato dall’Istituto, dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento della sezione del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).
Nuovi termini CIGO–Come precisato in premessa, l’INPS (Messaggio n. 1007/2016) ha prorogato fino al 31 marzo 2016 il termine per l’invio delle domande di CIGO senza il suddetto allegato, che potrà essere trasmesso successivamente, pena l’improcedibilità dell’istanza. Di conseguenza, a partire dal giorno successivo (1 aprile 2016), le domande prive dell’allegato CSV o recanti allegato CSV non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell’INPS.
In ogni caso, l’integrazione delle domande di CIGO pervenute senza l’allegato relativo ai lavoratori dell’unità produttiva dovrà avvenire entro la data improrogabile del 30 aprile 2016, pena l’improcedibilità dell’istanza.
Nel caso invece di domande pervenute prima del 26 febbraio 2016, con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall’Istituto, le sedi devono, entro il 30 aprile 2016, inviare un avviso all’azienda richiedendo di ripresentare il file CSV, entro il termine perentorio di 15 giorni, secondo gli standard richiesti. Se le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, le domande dovranno essere respinte dalla sede per carenza di documentazione.