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L’Istituto previdenziale, con la Circolare n. 194 di ieri, ha fornito importanti precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015) in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Per questi ultimi, infatti, siccome vi è l’impossibilità di rilevare le giornate di lavoro dai flussi UniEmens (in quanto i datori di lavoro domestici non sono tenuti all’invio) risulta estremamente difficile riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, e quindi capire se è soddisfatta la suddetta condizione. L’INPS, pertanto, ha pensato bene di ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.
In altri termini, si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro (30/6) considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.
Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.
Ma facciamo un esempio.
Ipotizziamo il caso di una badante che ha lavorato 80 ore nel trimestre, che diviso 24 fanno 3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4. Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.
Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.
Altri casi particolari - Analoga complicazione vista pocanzi per i lavoratori domestici si presenta, altresì, per lavoratori a domicilio, nonché con riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale UniEmens non forniva ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri. Anche in questi casi, quindi, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate. La problematica, così come per i domestici, viene risolta se presenti 5 settimane di contribuzione (che corrispondo a 30 giornate) negli ultimi 12 mesi.
Unico caso in cui l’INPS adotta un metodo differente è quello dei lavoratori agricoli. In quest’ultimo caso, infatti, laddove gli archivi telematici dai quali si desume il dato delle giornate lavorate non sia stato aggiornato, bisogna far riferimento alle buste paga del lavoratore agricolo.
Casi di neutralizzazione – Altro chiarimento di estrema importanza riguarda il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con particolare riferimento ai lavoratori intermittenti e somministrati. Sul punto, viene chiarito che i periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del menzionato requisito, nonché per la determinazione della durata e della misura della stessa. Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.