31 luglio 2012

Durc. I chiarimenti dell’INPS

L’INPS fa il punto sulle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A distanza di qualche mese dalle istruzioni organizzative e operative per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive fornite con la circolare n. 47/2012, l’INPS torna nuovamente sul discorso. In particolare viene precisato che al DURC devono essere applicati integralmente i principi dettati dal D.P.R. n. 445 del 2000, analogamente per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché per le attestazioni di regolarità contributiva in generale. Lo precisa l’INPS con la circolare n. 98 del 18 luglio 2012 adeguandosi quindi alle circolari n. 5/2012 e 6/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Certificati rilasciati per l’estero
– Come è noto la L. n. 183/2010, al fine di evitare che le Pubbliche Amministrazioni richiedano ai privati la produzione di certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni, garantendo il ricorso a pieno regime allo strumento dell’autocertificazione o acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ai procedimenti, ha previsto che su ogni certificato sia apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Al riguardo l’INPS tiene a precisare che la regola del divieto di produrre a un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica Amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto qualora il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la suddetta dicitura viene sostituita dalla seguente: “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”. Un discorso a parte meritano invece i casi in cui le istituzioni estere, con le quali le Sedi abbiano in trattazione domande di pensione e/o richieste di estratto contributivo, richiedano per l’attribuzione di particolari benefici previsti dalle proprie legislazioni nazionali o per la definizione delle richieste specifiche, certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni italiane. In tali casi le certificazioni rilasciate al privato con la suddetta dicitura, potranno essere acquisite dalla Sede esclusivamente per essere trasmesse all’ente estero con i consueti formulari di collegamento.
Deposito di certificati nei fascicoli delle cause giudiziarie - Quanto ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, le Amministrazioni devono apporre sui certificati a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

I chiarimenti dell’INPS
– Alla luce di quanto finora affermato, l’INPS chiarisce che il DURC non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio. Mentre nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall’art. 90, c. 9 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Oltre a ciò la Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 15, c. 1 ha stabilito che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. Inoltre in materia di lavori pubblici l’acquisizione d’ufficio del DURC deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariali a carico del dipendente pubblico incaricato a richiedere il DURC. Si ribadisce anche la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale. E infine si sottolinea che nei casi in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso occorre obbligatoriamente apporre la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.
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