Facilitato il riconoscimento della maggiorazione dei periodi di servizio del personale della Direzione Generale Aviazione Civile (ora ENAC). Infatti, per aver diritto al suddetto beneficio non è prevista l’iscrizione in una determinata gestione previdenziale. Quindi, essa può essere riconosciuta oltreché ai lavoratori iscritti nella gestione ex Inpdap, anche a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive o integrative della stessa.
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2676/2015.
La maggiorazione - In particolare, stiamo parlando della maggiorazione di cui all’art. 2 della L. n. 302/1984, la quale stabilisce che il servizio svolto presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della c.d. “indennità di confine”, pari a 1.500 delle vecchie lire per ciascun giorno di effettivo servizio, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Nel caso in cui il suddetto servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Per il riconoscimento della suddetta maggiorazione, la quale non può eccedere complessivamente i cinque anni, non è prevista l’iscrizione in una determinata gestione previdenziale. Di conseguenza, essa spetta oltreché ai lavoratori iscritti nella gestione ex Inpdap, anche a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive o integrative della stessa.
Altro importante chiarimento fornito dall’INPS per quanto concerne la maggiorazione in commento, riguarda il periodo di servizio sul quale deve essere effettuato il calcolo della maggiorazione. A tal proposito, viene precisato che la maggiorazione va applicata esclusivamente sul periodo di servizio prestato presso gli uffici aereoportuali certificato dall’ENAC e tale certificazione dovrà essere presentata a cura del lavoratore alla sede che dovrà liquidare la pensione.
Collocazione temporale – Con riferimento alla collocazione temporale della maggiorazione, essa sarà attribuita nel momento dello svolgimento dell’attività di servizio per la quale la stessa è prevista. Nel caso in cui il periodo di servizio si colloca in più quote di pensione, la maggiorazione sarà attribuita su ciascuna quota proporzionalmente.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo che un soggetto che al 31/12/1995 abbia maturati meno di 18 di contributi e che il periodo di servizio maggiorabile è pari a tre anni (1/1/1995 – 31/12/1997). In tal caso, la maggiorazione sarà pari a un anno e quattro mesi, di cui sei mesi saranno attribuiti in quota B e dieci mesi in quota C.
Quindi, la maggiorazione che si colloca nella quota contributiva sarà riconosciuta solo ai fini del diritto e non ai fini della misura della pensione. Differente è la situazione se la maggiorazione si colloca nelle quote retributive; in tal caso, essa sarà riconosciuta ai fini del diritto e della misura della pensione.
Inoltre, la maggiorazione rileverà anche ai fini dell'individuazione dell’anzianità al 31/12/1992 per la determinazione del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media e per l'individuazione dell'anzianità al 31/12/1995 per la determinazione del sistema di calcolo.
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