2 agosto 2012

Esodati. Via libera all’invio delle istanze

Il Ministero del Lavoro ha fornito la modulistica ai c.d. “esodati” per accedere al pensionamento in base alle regole pre riforma
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto c.d. “esodati”, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19/2012, ha fornito le prime istruzioni sulle modalità operative affinché i lavoratori interessati possano pensionarsi secondo le regole pre riforma. In particolare, viene chiarito che le istanze, oltre che dai diretti interessati, potranno essere inviate alle competenti D.T.L. anche dai consulenti del lavoro.

Le modalità di trasmissione
– Affinché i soggetti possano accedere al pensionamento secondo le vecchie regole, è necessario produrre l’istanza alla D.T.L. competente, entro il prossimo 21 novembre. Le istanze, disponibili sul sito (www.lavoro.gov.it) in formato pdf e in alternativa sul sito istituzionale dell'INPS, potranno essere trasmesse dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (quali patronati, consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti D.T.L. all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it ) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

I soggetti interessati - Nella modulistica dovranno essere specificati gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda presso la quale ha prestato l'ultimo servizio, l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi e dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. Nel dettaglio:
- i soggetti esonerati dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, unitamente all'istanza, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero (lett. e) dell'art. 2, c. 1, del D.M. 1.06.2012);
- i soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica dovranno produrre, invece, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il provvedimento di congedo (lett. f) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 1.06.2012);
- i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, unitamente all'istanza dovranno produrre copia dell'accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all'amministrazione presso cui è stato ratificato l'accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa (lett. g) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 1.06.2012);
- i lavoratori cessati di cui all'art. 6, co. 2-ter, del medesimo D.L. n. 216 dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all'esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa (lett. h] dell'art. 2, c. 1, del D.M. 1.06.2012).

Con riferimento alle ultime due categorie di lavoratori su elencati, il beneficio è conseguito a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle D.T.L., ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati.

Chi può ricevere le istanze? – La circolare chiarisce, inoltre che le DTL competenti a ricevere le istanze sono così individuate: residenza dei lavoratori, nelle ipotesi di esonero dal servizio e di congedo per assistere figli con disabilità grave; DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi, nelle ipotesi di cui alla lettera g) dell'art. 2, c. 1, del D.M. 1.06.2012; residenza del lavoratore cessato nell'ipotesi di cui alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 1.06.2012.

L’esito
– Le decisioni dovranno essere prese entro il 21 novembre 2012. L'eventuale esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. In caso di rigetto, invece, il soggetto destinatario del provvedimento potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla D.T.L. presso cui è stata presentata l’istanza stessa.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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