11 giugno 2016

Esonero dall’obbligo di reperibilità. Le linee guida per il settore privato

Con Circolare n. 95 l’INPS ha divulgato le condizioni affinché il lavoratore in malattia del settore privato possa essere esonerato dall’obbligo di reperibilità in caso di visita medica

Autore: Redazione fiscal focus
Premessa - Con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016 sono state fornite dall’Istituto delle linee guida in merito alle esclusioni dell’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato nei casi di visite del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico, estendendo in buona sostanza la disciplina prevista per i pubblici dipendenti con DPCM 18.12.2009 n. 206.
I riferimenti normativi - Con l’articolo 25 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”), il Legislatore ha provveduto proprio ad inserire delle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati, e con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni, secondo cui: “Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Le motivazioni dell’INPS - Come sottolinea però la Circolare n. 95/2015 dell’Istituto Previdenziale, “la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione”, e di conseguenza è stato necessario prevedere l’elaborazione di linee guida pratiche.
Campo di applicazione e Linee Guida - Prima di procedere alle Linee Guida, la Circolare si occupa di definire il campo di applicazione di riferimento, che riguarda i “lavoratori con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS di cui all’art.2, comma 26, della Legge n. 335/95”. Premesso che i medici convenzionati che redigono i certificati di malattia agiscono come pubblici ufficiali, la Circolare fornisce delle modalità di individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (che per il settore privato, si ricorda, sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00).
Definizione di “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” - Per quanto concerne invece nel concreto i casi di esclusione, le Linee Guida sottolineano i casi afferenti a “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”, andando a specificare nel concreto, in mancanza di una normativa specifica e di un’elencazione statuita, il significato di “gravi patologie” e di “terapie salvavita”; si intende quindi:
• come patologiaun’alterazione quali-quantitativa dello stato di salute che induca una modificazione peggiorativa dello stato anteriore”;
• per grave un “considerevole disordine funzionale, in grado di scemare sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo /apparato /sistema” che richieda una terapia salvavita;
• e per terapia salvavitaquella terapia che consente di salvare la vita al paziente”.
Stato di invalidità - Si ricorda che anche gli “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta” si intendono validi all’esonero dall’obbligo di reperibilità e a tal proposito la Circolare in questione nel riportare l’art.1 co.3 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016 (“Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento”), riporta anche le tipologie di invalidità e le relative tabelle.
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