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L’INPS, con la Circolare n. 141/2016, ha fornito importanti indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016. In particolare, è stato precisato che le aziende interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “2P”, che, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo (marzo 2014) assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”. L’attribuzione del C.A. avverrà in maniera “automatica” esclusivamente per i Gruppi di ormeggiatori e barcaioli inquadrati con i C.S.C. 1.15.05 o 1.15.06 e privi di tutela di cassa integrazione guadagni, ossia per le posizioni contributive aziendali caratterizzate dalla presenza dei codici Ateco2007 522420 o 522209. Mentre per i Gruppi di ormeggiatori o barcaioli che presenteranno domanda di nuova iscrizione successivamente al 3 agosto 2016, l’attribuzione del C.A. verrà effettuata unicamente ad opera delle Sedi al momento dell'assegnazione della posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione) verificata la sussistenza dei requisiti normativi ed amministrativi prescritti.
Fondi di solidarietà bilaterali - Per meglio comprendere la portata innovativa di tale Fondi, bisogna partire dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) la quale, allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori d’imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, aveva stabilito la possibilità alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di poter stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
Tali Fondi, in particolare, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di:
Caratteristiche del Fondo - Il Fondo di solidarietà in trattazione ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
I destinatari del Fondo sono:
Il Decreto, però, pone un limite al ricorso della prestazione; in sostanza, i Gruppi non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 148 del 2015.
Finanziamento Fondo – Il Fondo è alimentato da due tipologie di contributi:
Codifica aziende – Come precisato in premessa, le aziende interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “2P”, che, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo (marzo 2014) assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli.
L’attribuzione del C.A. non sarà automatico per tutti, ma esclusivamente per i Gruppi di ormeggiatori e barcaioli inquadrati con i C.S.C. 1.15.05 o 1.15.06 e privi di tutela di cassa integrazione guadagni, ossia per le posizioni contributive aziendali caratterizzate dalla presenza dei codici Ateco2007 522420 o 522209.
Compilazione UniEmens - Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, l’INPS evidenzia che a decorrere dal mese di competenza agosto 2016 la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
Quanto al versamento del contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso dal 6 marzo 2014 al mese di luglio 2016, esso potrà avvenire entro il 16 novembre 2016. Nel dettaglio, i Gruppi valorizzeranno – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati: