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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 32/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla decorrenza della contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della L. 92/2012 (Riforma Fornero), facendo chiara la distinzione tra obblighi di contribuzione per Fondi adeguati (art. 3, commi 42 e ss.) e nuovi (istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 5). Nel primo caso, l’INPS non dovrà procedere a richiedere il versamento del contributo di finanziamento al Fondo residuale alle imprese operanti nei settori in cui alla data del 1° gennaio 2014 erano in corso procedure di adeguamento normativo, in quanto l’adeguamento dei Fondi preesistenti alla nuova normativa determina una continuità gestionale e contabile in ragione della quale l’obbligo contributivo dovrà intendersi rispristinato retroattivamente al Fondo adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, come previsto dall’articolo 3, co, 20 bis della L. n. 92/2012).
Per quanto concerne i fondi di solidarietà di nuova istituzione, invece, che avevano in corso procedure al 1° gennaio 2014 e che siano costituiti mediante sottoscrizione dell’accordo collettivo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, in ragione della mancanza di continuità tra un fondo previgente e il fondo adeguato, la decorrenza dell’obbligo di contribuzione decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo collettivo di costituzione del fondo che deve, infatti, essersi perfezionato nel periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ossia il periodo di tempo che la legge ha concesso alle parti sociali per la definizione delle procedure di costituzione del fondo. Pertanto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 alla data di sottoscrizione dell’accordo collettivo i contributi non sono dovuti neppure al fondo residuale in quanto il periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 è il periodo di tempo che la legge ha concesso alle parti sociali per la definizione delle procedure di costituzione del fondo.
Fondi di solidarietà – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 19 ha previsto per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, l’istituzione , con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Norma, questa, attuata dal D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 che ha istituito il fondo di solidarietà residuale e stabilito la misura del contributo ordinario allo 0,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. La decorrenza del contributo è fissato al 1° gennaio 2014.
Unica deroga al versamento del contributo si ha nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultassero in corso procedure finalizzate alla costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterale di settore. In tal caso, opera una sospensione del contributo fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014.
Fondi di integrazione salariale - Infine si ricorda che il Fondo residuale è abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2016, in quanto il D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 29 ha stabilito che i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al nuovo Fondo di integrazione salariale.