Premessa – Più potere ai CAF. Infatti, i Centri di assistenza fiscale hanno la facoltà di raccogliere le adesioni dei Fondi pensione complementare promossi dalle rispettive associazioni sindacali. A chiarirlo è la Covip in risposta a un quesito precisando altresì che i CAF sono considerati strutture simili ai Patronati, attraverso cui le associazioni sindacali agiscono nel settore dell'assistenza fiscale e sociale.
Il quesito – La COVIP è stata interrogata in merito alla possibilità per i CAF, istituiti dagli stessi sindacati che hanno promosso un fondo pensione, di poter raccogliere le adesioni ai fondi stessi.
Il Regolamento – In via preliminare, la COVIP richiama il regolamento sulle modalità di adesione, adottato con deliberazione del 29 maggio 2008 in attuazione dell'art. 19, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 252/2005. In tale regolamento vengono elencati i luoghi dove è possibile raccogliere le adesioni e i soggetti a ciò abilitati, tra i quali vengono menzionati i Patronati e ogni altro luogo comunque utilizzato dai sindacati per l'espletamento di propria attività istituzionale ovvero per la promozione del fondo pensione.
La risposta - La risposta della Covip al quesito posto è positivo. Per la Commissione di vigilanza, infatti, sia i Patronati che i CAF possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali. In particolare l'art. 2 della Legge n. 152/2001 prevede che gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti dalle confederazioni e dalle associazioni nazionali di lavoratori e l'art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i CAF siano istituiti da associazioni e organizzazioni sindacali. Ne deriva che i CAF e Patronati sono istituti attraverso cui i sindacati operano nel settore dell'assistenza fiscale (CAF) e sociale (Patronati). Quindi, nulla impedisce ai CAF - costituiti dai sindacati promotori dello stesso fondo pensione - di raccogliere le adesioni ai fondi pensione. In definitiva, i fondi pensione possono raccogliere le adesioni:
- nelle sedi del fondo da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
- nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sei delle organizzazioni territoriali a essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.
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