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La Corte di cassazione ha affermato che l'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro è legittima solo se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal Datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo.
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