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L’INPS, con la Circolare n. 22/2016, ha fornito le prime indicazioni per l’inoltro telematico delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 (di cui manca però ancora il Decreto Interministeriale per l’operatività del Fondo). In particolare è stato precisato che il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016 è considerato “neutralizzato”. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è il 4 febbraio 2016.
Mentre per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dopo la predetta data, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria disciplina delle rispettive prestazioni.
Nota bene. Attualmente è possibile inviare solo le domande per la prestazione di assegno ordinario, mentre per l’assegno di solidarietà è necessario attendere ulteriori istruzioni dall’INPS.
Fondo di Integrazione Salariale – Il D.Lgs. n. 148/2015, che ha rivisitato completamente la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro, all’art. 28 reca nuove disposizioni in ordine ai Fondi di Solidarietà Residuali. In particolare, al co. 4 del predetto articolo è previsto che la disciplina di tale Fondo è adeguata, con D.I. (Lavoro-Economia).
L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo Residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e che, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo Residuale, le disposizioni contenute nel medesimo art. 29.
Il Fondo di Integrazione Salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.
Attenzione. A cambiare non è soltanto la denominazione del Fondo, in quanto si modificheranno anche alcune regole; ed in particolare l’allargamento di alcune prestazioni anche ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 lavoratori in precedenza non coperti dai fondi di solidarietà.
Le prestazioni – Il Fondo garantisce: un assegno di solidarietà ovvero uno ordinario. L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della l. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
L’assegno è garantito:
L’assegno ordinario invece è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.
Modalità di presentazione delle domande – Come accennato in premessa, la procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale e consente, pertanto, alle aziende l’invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario.
All’istanza, che va presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, dovranno essere allegati:
Attenzione. È importante che alle domande sia allegata la suddetta documentazione, pena l’improcedibilità della lavorazione dell’istanza da parte dell’INPS.
Ma come verrà stimato l’ammontare dell’assegno di solidarietà ovvero ordinario?
Ebbene, la valutazione sarà effettuata in maniera automatica dal portale INPS sulla base dei dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.