6 maggio 2016

Fondo di solidarietà residuale: pagamento diretto per l’assegno ordinario

Le domande di accesso all’assegno ordinario potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con il Messaggio n. 1985 di ieri, ha fornito le istruzioni operative per procedere al pagamento dell’assegno ordinario richiesto al Fondo di solidarietà residuale, di cui al D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, che dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondi di Integrazione Salariale (FIS). In particolare, le aziende devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il “Mod. SR41”, tale invio potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.

Fondo di solidarietà residuale - Il nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore lo scorso 24 settembre per effetto del D.Lgs. n. 148/2015, all’art. 28 disciplina il Fondo di solidarietà residuale, abrogando di conseguenza quello già previsto dall’art. 3, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero). Il Fondo, istituito dal D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, opera fino al 31 dicembre 2015 in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e per i quali non sono stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali.

Sul punto, l’art. 29, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 ha disposto che, dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di “Fondo di integrazione salariale”. Tale Fondo, in particolare, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo equivalente ai contributi previsti dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per accedere al trattamento integrativo i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Concessione assegno ordinario - La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Con DM 30 novembre 2015, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo, il cui insediamento è avvenuto in data 18 dicembre 2015. Per quanto concerne l’operatività del Fondo, e quindi la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di accesso all’assegno ordinario, il Ministero del Lavoro con un intervento di prassi (Nota prot. n. 29/530 del 28 gennaio 2016) aveva specificato che si doveva avere riguardo alla data di costituzione del Comitato, coincidente con la data del Decreto Ministeriale di nomina del 30 novembre 2015.

Ora, considerato il termine stabilito dall’art. 30, c. 2, del D.Lgs. 148/2015, l’Istituto Previdenziale ha specificato che il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla data del 15 novembre 2015. Quindi, le domande di accesso all’assegno ordinario potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016.

Infine è stato specificato che, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Istruzioni operative – Ai fini operativi, per accedere all’assegno ordinario le aziende devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il “Mod. SR41”. L’invio, in particolare, potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.

La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, verrà comunicata tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.
Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati da parte della struttura territoriale, che provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.

Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS l’INPS ha istituito il codice intervento “400” e, come ulteriore classificazione, evento “401”, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio.
L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.

Per quanto riguarda la contribuzione, si rammenta che il Fondo provvede al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

Mentre, ai sensi dell’art.5, c. 1, lett. b) del D.I. 79141/2014, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari:
• al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti;
• al 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il contributo, così individuato, è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
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