Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 9956/2014, ha proceduto al rilascio del modello “GAGI-CONFERMA” che attesta la definitiva ammissione al beneficio di cui al programma “Garanzia Giovani”. Sul punto, l’Istituto previdenziale precisa che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione “Unilav/ Unisomm” non coerente. Infatti, è necessario che corrispondano: il codice fiscale del datore di lavoro; la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici; il codice fiscale del lavoratore. Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma viene accolta, riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante; l’incentivo dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In particolare, nelle ipotesi di ammissione al beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, già oggetto di precedente autorizzazione, all’interno del modulo telematico di conferma viene indicato l’importo complessivo spettante per la somma dei due rapporti; sarà cura del datore di lavoro sottrarre da tale importo la misura di incentivo già goduta; la differenza ottenuta dovrà essere fruita in 12 quote mensili uguali a decorrere dalla trasformazione.
Programma Garanzia Giovani – Si ricorda che il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, è rivolto esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione. Mentre i destinatari dell’incentivo, il cui importo è differenziato in base alle classi di profilazione, sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano - senza esservi tenuti - giovani registrati nel portale “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it). L’incentivo, in particolare, spetta per le assunzioni a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi. L’agevolazione, inoltre, spetta nei seguenti casi: rapporto di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale; rapporto di lavoro che si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’Impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabile dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane; rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga “senza soluzione di continuità” per il periodo minimo di sei mesi. Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di: apprendistato; lavoro domestico; intermittente; ripartito e accessorio.
Decorrenza incentivo – Quanto alla decorrenza del bonus, si ricorda che il Decreto Direttoriale n. 63/2014 ha reso retroattiva tale agevolazione. Infatti, l’incentivo non è soltanto ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017, come originariamente previsto dal decreto direttoriale n. 1709/2014, ma anche per quelle effettuate dal 1° maggio al 2 ottobre 2014.
La domanda – A decorrere dal mese di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
• nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “GAGI” avente il significato di “incentivo all’assunzione di giovani ammessi al ‘Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani’ (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”;
• nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Con riferimento invece ai datori di lavoro agricoli, a decorrere dalla denuncia “Dmag” I trimestre 2015, essi dovranno obbligatoriamente indicare:
• nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese: per il “Tipo Retribuzione”, il valore “Y”; nel campo “CODAGIO”, il valore “A3”; nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante;
• nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza II e/o III e/o IV trimestre 2014: per il “Tipo Retribuzione”, il valore “Y”; nel campo “CODAGIO”, il valore “A3”; nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.