5 aprile 2016

Garanzia giovani: l’INPS avvia le attività di controllo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Via libera alle attività di controllo in ordine alla legittimità ed alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative al bonus “Garanzia giovani”. La verifica ispettiva, effettuata dalle strutture territoriali competenti, prevede due tipologie di controlli: una “on Desk” e l’altra “sul posto”.


I controlli on Desk consistono in verifiche automatizzate e di natura amministrativa, mentre i controlli sul posto consistono in verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni di competenza, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 59/2016.


Garanzia Giovani - Il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia giovani” è destinato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 e s.m.i.


Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not Engaged in Education,Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.


L’incentivo, in particolare, spetta per le seguenti tipologie di rapporti:


  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi;
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
  • trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell’ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l’incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell’importo già percepito.

Incentivo economico - Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l’entità dell’incentivo varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro.


Sul punto, è bene specificare che nel caso di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo è proporzionato alla percentuale di part time. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.


Condizioni – Affinché il datore di lavoro possa godere dell’incentivo in trattazione, bisogna rispettare le seguenti condizioni:


  • il relativo importo non deve comportare il superamento dei limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore o, nel caso in cui si superi la soglia “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento netto dell’occupazione rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione;
  • il datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in ordine all’assolvimento dei propri obblighi contributivi e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì rispettare gli altri obblighi di legge e applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il datore di lavoro deve rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti, ossia: l’assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente; l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto; presso l’unità produttiva ove si intende fruire dell’agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso; il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Attività ispettiva – Per verificare che le agevolazioni vengano fruite in maniera corretta, l’INPS ha avviato un’attività ispettiva che prevede due tipologie di controlli: una “on Desk” e l’altra “sul posto”.


I controlli on Desk consistono in verifiche automatizzate e di natura amministrativa, mentre i controlli sul posto consistono in verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni di competenza, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.


Il controllo, effettuato dalle strutture territoriali competenti, deve essere effettuato sul campione che verrà fornito alle sedi interessate mediante successiva PEI - pari almeno al 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) ed, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo d’ instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).


Concluse le attività di controllo amministrativo o ispettivo l’incaricato, sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della documentazione acquisita, compila la check-list, dando conto dell’esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo.


Le Direzioni Regionali avranno cura di garantire lo svolgimento dei controlli e l’invio delle check list debitamente compilate e firmate, nonché l’invio dei verbali ispettivi, entro e non oltre il 20 aprile 2016.

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