18 novembre 2011

Gestione separata: l'INPS bussa ai contribuenti inadempienti

Autore: Aldo Forte
L’INPS bussa ai soggetti che sono, ancora o sono stati, iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/1995 e non hanno provveduto al versamento della contribuzione, tramite delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali.
L’operazione viene illustrata dallo stesso istituto di previdenza con messaggio 20273 del 26 ottobre 2011.
In particolare, le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005.
Sono interessati dalla nuova diffida coloro che erano stati già destinatari da analogo provvedimento nel corso del mese di novembre dell’anno 2006; a tal proposito, trascorsi cinque anni, termine di prescrizione, si è provveduto ad intervenire nuovamente per non far trascorrere inutilmente i termini.
In maniera analitica, sono interessati i soggetti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991/2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito.

Le diffide - Le lettere che saranno inviate sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale e la seconda contenente i prospetti riepilogativi di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo.

Le parti principali sono:
• “Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti”: in questa sezione vengono riportati i dati relativi alla Sede INPS di competenza, il periodo di riferimento, la presentazione della denuncia. Sono indicati anche il contributo dovuto, quello versato e quello residuo;
• “Prospetto riepilogativo delle sanzioni dovute”: in questa sezione sono riportati sanzioni, oltreché tipo applicato, se morosità o evasione, e interessi di mora;
• “Prospetto evidenza degli estremi riferiti agli atti interruttivi”: vengono riportati gli estremi identificativi del precedente atto di avviso di interruzione dei termini, il numero della raccomandata e la data di notifica della stessa;
• “Prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati con F24 privi del periodo di riferimento”: questa sezione riveste particolare importanza, in quanto elenca i versamenti effettuati dai committenti e per i quali non è stato indicato il periodo di riferimento “da – a” relativo al contributo versato. Questi versamenti sono stati abbinati al periodo risultante a debito più vecchio e fino a capienza. In merito, è stata predisposta una lettera diversa dove si chiede al contribuente di porre attenzione ai dati rappresentati, di verificarne la correttezza e soprattutto di validare la situazione esposta; se lo stesso non dice nulla, dopo 30 giorni dalla data della notifica dell’avviso di pagamento, la posizione debitoria, così come indicata nel prospetto, diverrà definitiva.

Gli strumenti a disposizione degli assicurati

Pagamento
– Nell’ipotesi in cui il contribuente ritiene che quanto richiesto sia dovuto, potrà pagare in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, con modello F24 utilizzando i codici riportati nella lettera e cioè CXX per gli importi relativi ai contributi omessi e causale COS per le sanzioni calcolate. Altrimenti, potrà presentare richiesta di dilazione alla sede competente, tenendo presente che la stessa, per essere accolta, dovrà comprendere anche tutti gli altri eventuali debiti in fase amministrativa facenti capo al debitore.

Ricorso- Se il contribuente ritiene che quanto richiesto non sia dovuto, potrà presentare ricorso avverso il provvedimento.

Mancato riscontro- Nell’ipotesi in cui il contribuente non paga e non contesta, saranno attivate le procedure per il recupero coattivo del credito.
In particolare, se non vi è stata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, cioè entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, si attiverà il recupero crediti per il successivo invio dell’avviso di addebito.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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