22 aprile 2014

Il Jobs act cambia identikit

Scatta il posto fisso se il datore di lavoro supera il limite di assunzione del 20% dei contratti a termine

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Nonostante il ministro del Welfare, Giuliano Poletti, aveva dichiarato nelle scorse settimane di non accettare stravolgimenti in sede di conversione in legge del Jobs act (D.L. n. 34/2014), gli emendamenti approvati la scorsa settimana in Commissione lavoro di Montecitorio dicono tutt’altro. Infatti, parecchie e sostanziali sono le modifiche passate: prima su tutte l’obbligo di assumere a tempo indeterminato il lavoratore impiegato in precedenza a tempo determinato, in violazione del tetto del 20% di cui al D.L. n. 34/2014. Quindi, se il datore di lavoro sfora tale soglia si vedrà costretto a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato. Inoltre le aziende che superata la quota non si metteranno in regola per rientrare nei parametri entro il 31 dicembre, non potranno assumere altri precari. Cambiano anche le modalità di computo del limite di assunzione (20%), che non si riferisce più all’organico complessivo, bensì sui “lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione”. Modifiche, queste, che hanno fatto scattare le polemiche di molti partiti, prima su tutti il Ncd che ha fatto sapere di voler presentare in Aula tre emendamenti per ripristinare alcuni aspetti originari del Jobs act. Ma vediamo ora più da vicino tutte le altre modifiche approvate.

Contratto a termine – Come ampiamente previsto e commentato sulle pagine di fiscal-focus.info, la possibilità del datore di lavoro di poter prorogare un contratto a termine con lo stesso lavoratore scende da 8 a 5 volte; resta ferma, invece, la durata massima che è di 36 mesi (3 anni). Si amplia, inoltre, il diritto di precedenza nelle assunzioni per le lavoratrici in congedo di maternità (i mesi di assenza varranno per la precedenza) e si obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore del diritto di precedenza con una comunicazione scritta.

Apprendistato – Sul fronte dell’apprendistato, si reintroduce la percentuale di stabilizzazione in servizio degli apprendisti previsto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Tale norma, in particolare, imponeva all’impresa la regolarizzazione di una percentuale di apprendisti (50%) per potersene dotare di nuovi (percentuale scesa al 30% fino al 2015). La versione originaria del D.L. n. 34/2014 aveva eliminato tale vincolo; ora però è stata reinserita tale percentuale ma con un calo della soglia fino al 20% e prevedendo che tale vincolo sia valido esclusivamente per le realtà con più di 30 unità (contro le 10 della Riforma Fornero). Novità, queste, che insieme a quelle previste per il contratto a tempo determinato dovranno essere verificate dal ministero del Lavoro a 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, al fine di valutarne gli effetti occupazionali. Viene ripristinata, poi, la formazione obbligatoria ma dovrà essere offerta dalle regioni; infatti, se quest’ultime non si attiveranno entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, l’azienda non avrà il vincolo di integrare la formazione di tipo professionale e di mestiere con quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base trasversale. Torna anche il PFI, molto semplificato, che dovrà essere inserito nel contratto di apprendistato.

Contratti di solidarietà –
Infine, occorre segnalare l’incremento al 35% degli sconti contributivi in tutte le regioni (rispetto all’attuale 25% che per le aree svantaggiate sale al 30%.
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