30 aprile 2013

Il punto sui voucher per le baby-sitter

In occasione del Forum Lavoro 2013 sono stati chiariti diversi aspetti dei voucher per il pagamento della baby-sitter e il pagamento della retta per l’asilo nido
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – In sostituzione del congedo parentale è possibile usufruire dei voucher per pagare la baby-sitter o la retta per pagare l'asilo nido. Il beneficio è erogabile sia alle dipendenti che alle iscritte alla Gestione separata INPS. Il chiarimento arriva in occasione del Forum Lavoro 2013 del 23 aprile u.s. in cui vengono affrontati i principali aspetti della disciplina in questione. Riepiloghiamo tutti i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

La novità – La Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha concesso la possibilità per le mamme, al termine della maternità obbligatoria, e in sostituzione del periodo di congedo parentale, di chiedere ai propri datori di lavoro - per gli 11 mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio per maternità - l’assegnazione di voucher per pagare la baby-sitter o la retta dell'asilo nido. La richiesta, inoltre, può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo mensile ammonta a 300 euro e dura massimo 6 mesi. In particolare:
- il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro;
- mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Il periodo massimo di sei mesi è divisibile solo per frazioni mensili intere, intendendo per tali un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

I destinatari –
Possono accedere all’agevolazione le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Il beneficio è applicabile anche alle libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Gli esclusi –
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici previsti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Restano escluse altresì le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

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