Premessa – Scatta il licenziamento in caso di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione a seguito di un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alle sue azioni. Nel caso di specie, infatti, un dipendente è stato privato dall’Enac del tesserino aeroportuale a seguito dell'avvio di procedimento penale per il reato di furto, tesserino indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19613/2014.
Il caso – La vicenda riguarda un contenzioso instaurato tra un dipendente e la società Aeroporti di Roma. Il lavoratore, che era stato licenziato dalla società, impugnava la sentenza e ricorreva dapprima al Tribunale e poi alla Corte di Appello, la quale rigettava l’impugnazione proposta, che chiedeva l’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro e del successivo recesso con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro. Sul punto, i Giudici di secondo grado ricordavano che il dipendente era stato sospeso dal rapporto di lavoro e poi licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione in conseguenza del provvedimento di sospensione adottato dall'Enac nel 2002 della tessera di accesso all'area aeroportuale, a seguito dell'avvio di procedimento penale per il reato di furto. Il periodo di sospensione, inoltre, appariva peraltro congruo e ragionevole e non era emersa la possibilità di adibire il dipendente a mansioni che non implicassero il possesso del tesserino aeroportuale. Ciò detto, il dipendente, soccombente sia al primo che secondo grado di giudizio, decide di ricorrere alla Suprema Corte, sostenendo l’illegittimità del licenziamento.
La sentenza – Gli Ermellini danno nuovamente ragione alla società aereoportuale. A tal proposito, i Giudici rammentano che il recesso di cui è causa risulta intimato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dopo una sospensione del rapporto di lavoro di circa un anno in conseguenza del provvedimento adottato dall'Enac che aveva sospeso la validità delle tessera di accesso all'area aeroportuale in possesso del lavoratore (in conseguenza di un accertamento penale ai danni del dipendente per il reato di furto), documento essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa come comunicato immediatamente al lavoratore dalla società Aeroporti di Roma. Il caso va tenuto ben distinto da un licenziamento disciplinare, in quanto si tratta di un recesso intimato in conseguenza dell'accertata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione convenuta contrattualmente in virtù di un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alla sua sfera di influenza come appunto il rilascio del tesserino di accesso nell'area aeroportuale riservato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, all'Enac.
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