6 luglio 2012

Incentivi all’esodo. No alla tassazione agevolata

La Fondazione Studi dei C.d.L. ripercorre brevemente l’evoluzione del regime tributario degli incentivi all’esodo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Visto l’interesse di portata nazionale che ha assunto la questione degli “esodati”, termine ormai entrato nel linguaggio comune, gli esperti della Fondazioni Studi dei C.d.L., capeggiati dal loro Presidente, Rosario De Luca, fanno il punto sulla normativa relativa al trattamento tributario delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a titolo di incentivo all’esodo volontario dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sulla tassazione agevolata non più in vigore e, nello specifico, sulle conseguenze della sua abrogazione. Infatti, la disciplina fiscale attualmente vigente è inquadrabile nell’art. 19 c. 2 del TUIR; tuttavia, precedentemente, vigeva (nel comma 4-bis del medesimo articolo) anche una misura fiscale di favore, poi abrogata, dando vita a un vasto contenzioso.

Esodo – In via preliminare, i C.d.L. tengono a precisare che l’incentivo all’esodo altro non è che una somma aggiuntiva, rispetto alle normali competenze spettanti, offerta al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo per esodo volontario. Al riguardo, vale la pena precisare che in passato vi è stata una discordanza sull’incentivo all’esodo fra la giurisprudenza e il M.E.F. Infatti, i primi sostenevano, che le somme concesse a titolo di incentivo all’esodo potevano essere concordate anche a titolo individuale (non dovendo essere necessariamente concordate in occasione di un accordo collettivo). Mentre il Ministero delle Finanze, al contrario, con la circolare n. 326/1997, riteneva che “in linea di principio, sia necessario che l'offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione di detta cessazione anticipata, debba essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, anche se poi di fatto venga utilizzata da uno soltanto dei destinatari dell'offerta [...]”.

Il regime fiscale – Dunque l’attuale disciplina (art. 19, c. 2 del TUIR) prevede che le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro debbano essere tassate con l’aliquota utile per il calcolo dell’imposta sul TFR, stabilendo così la totale non imponibilità, ovvero di parziale assoggettamento a imposta delle somme percepite, neanche alle erogazioni liberali eccezionali.

Ex regime fiscale – Fino al 4 luglio 2006, invece, vigeva una tassazione agevolata che permetteva ai lavoratori con almeno 55 anni e alle lavoratrici con almeno 50 anni, di poter dimezzare l’aliquota del TFR. L’agevolazione, però, a seguito di un contenzioso piuttosto rilevante è stata successivamente abrogata poiché ritenuta discriminatoria nei confronti degli uomini ed in contrasto con l’articolo 141 (ex 119) Trattato dell’Unione Europea e dalla Direttiva CEE n. 76/2071.

La soluzione transitoria – Tuttavia, il problema sorgeva per gli uomini fra i 50-55 anni che avevano stipulato un accordo prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), poiché contavano sull’abbattimento del 50% dell’aliquota Irpef. Per tutelare tali soggetti è stato introdotto (in sede di conversione della norma abrogativa) un regime transitorio secondo il quale la disposizione abrogata continua ad applicarsi anche alle somme pagate a titolo di incentivo all’esodo dopo tale data, purché in esecuzione di accordi conclusi prima di quella data.

Premi di produttività e esodo – Infine, gli esperti della Fondazione Studi chiariscono che la tassazione agevolata (10%) sulle somme collegate a incrementi di produttività, straordinari nonché di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa non possono essere applicati per gli incentivi all’esodo.
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