L’art. 1 del D.Lgs 22/2015 ha introdotto la Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, quale indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Durante il periodo di disoccupazione indennizzata, il dipendente beneficiario della Naspi ottiene l’accredito dei contributi figurativi, utili alla misura e al diritto alla pensione (salvo specifiche eccezioni).
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della Naspi (art. 4, co. 1, D.Lgs. 22/2015) entro un tetto limite di retribuzione, pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. Questo limite può risultare penalizzante per chi percepisce una retribuzione elevata: l’art. 12 co.2 del D.Lgs. 22/2015 prevede però la possibilità di neutralizzare questi periodi, cioè di renderli non rilevanti ai fini della pensione, per evitare pregiudizi sull’importo dell’assegno.
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Incidenza della Naspi sulla pensione (394 kB)
Incidenza della Naspi sulla pensione - Lavoro e Previdenza n. 12 - 2020
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